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L'esecuzione

Cos'è un'esecuzione e come vi si giunge?

Se un debito monetario resta inevaso nonostante i solleciti, il diritto svizzero offre al creditore la possibilità di rivendicare questo debito nell’ambito di una procedura strutturata, definita a termini di legge (cosiddetta procedura esecutiva). La legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) che regola questo procedimento descrive in modo dettagliato le singole fasi e le norme di riscossione del debito con l’ausilio delle istituzioni e/o delle autorità preposte (uffici di esecuzioni e fallimenti). Va precisato che la fondatezza giuridica di un debito non viene presa in esame nell’ambito della procedura esecutiva. Questo aspetto deve essere chiarito tra le parti in modo amichevole oppure, se necessario, con un processo civile nell’ambito di una composizione giudiziale.

Le fasi principali della procedura esecutiva

Creditore oppure società di recupero crediti Ufficio esecuzioni/ufficio fallimenti Debitore Note
1) Presentazione della domanda di esecuzione
  • Verifica formale
  • Emissione e notifica del precetto esecutivo
  • Ricevimento del precetto esecutivo
  • Pagamento o opposizione entro 10 giorni
  • In caso di opposizione il credito si intende sostanzialmente contestato
  • Un avanzamento del procedimento determina passi legali
2) Presentazione della domanda di proseguimento
  • Verifica formale
  • Emissione e notifica dell'avviso di pignoramento oppure della comminatoria di fallimento
  • Ricevimento dell'avviso di pignoramento o della comminatoria di fallimento
  • Pagamento o attesa di altre fasi
  • Se il debitore è iscritto al registro commerciale, ha luogo l'esecuzione fallimentare
 
  • Esecuzione del pignoramento:
    »pignoramento dello stipendio
    »pignoramento di beni materiali
  • Appuntamento personale per il pignoramento con ufficiale addetto ai pignoramenti
  • Indispensabile presenza del debitore
3a) Presentazione della domanda di realizzazione
  • Realizzazione (vendita) del patrimonio pignorato e/o
  • Esecuzione del pignoramento dello stipendio
  • Possibilità di differire la realizzazione, se sono possibili pagamenti rateali
  • Riguarda i debitori non iscritti al registro di commercio
3b.) Presentazione dell'istanza di fallimento
  • Citazione giudiziaria per l'apertura del fallimento
  • Apertura del fallimento
  • Ricevimento citazione
  • Ultima possibilità di pagamento
  • Apertura del fallimento
  • Riguarda i debitori iscritti al registro commerciale
4.) Ricevimento dell'attestato di carenza beni
  • Emissione dell'attestato di carenza beni per il debito scoperto
  • Il debito è giuridicamente garantito
  • Prescrizione 20 anni

Che fare in seguito all'iscrizione nel registro esecuzioni e fallimenti?

Presso l’ufficio esecuzioni e fallimenti competente per il domicilio legale viene tenuto un registro delle esecuzioni e dei fallimenti contenente informazioni sullo stato delle varie esecuzioni (le cosiddette informazioni sull’esecuzione). Se terzi (ad es. locatori, società di leasing, datori di lavoro, ecc.) riescono a dimostrare in maniera credibile di avere interesse ad ottenere queste informazioni, essi possono visionare il registro per farsi un’idea della posizione finanziaria di una persona. Questa pratica è ampiamente diffusa in Svizzera.

Cancellazione dell'iscrizione nel registro esecuzioni e fallimenti

Prima della revisione legale della legge sui fallimenti e sulle esecuzioni del 1997, le iscrizioni nel registro esecuzioni e fallimenti non venivano mai cancellate. Ciò significa che anche le esecuzioni pagate o ingiustificate rimanevano nell'estratto del registro. Secondo la nuova legislazione, le iscrizioni nel registro possono essere annullate in casi giustificati. La cancellazione dell’iscrizione deve tuttavia essere richiesta dal creditore oppure dall’ufficio responsabile della riscossione.

Ulteriori informazioni sul tema

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