L'esecuzione
Cos'è un'esecuzione e come vi si giunge?
Se un debito monetario resta inevaso nonostante i solleciti, il diritto svizzero offre al creditore la possibilità di rivendicare questo debito nell’ambito di una procedura strutturata, definita a termini di legge (cosiddetta procedura esecutiva). La legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) che regola questo procedimento descrive in modo dettagliato le singole fasi e le norme di riscossione del debito con l’ausilio delle istituzioni e/o delle autorità preposte (uffici di esecuzioni e fallimenti). Va precisato che la fondatezza giuridica di un debito non viene presa in esame nell’ambito della procedura esecutiva. Questo aspetto deve essere chiarito tra le parti in modo amichevole oppure, se necessario, con un processo civile nell’ambito di una composizione giudiziale.
Le fasi principali della procedura esecutiva
| Creditore oppure società di recupero crediti | Ufficio esecuzioni/ufficio fallimenti | Debitore | Note |
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| 1) Presentazione della domanda di esecuzione |
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| 2) Presentazione della domanda di proseguimento |
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| Â |
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| 3a) Presentazione della domanda di realizzazione |
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| 3b.) Presentazione dell'istanza di fallimento |
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| 4.) Ricevimento dell'attestato di carenza beni |
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Che fare in seguito all'iscrizione nel registro esecuzioni e fallimenti?
Presso l’ufficio esecuzioni e fallimenti competente per il domicilio legale viene tenuto un registro delle esecuzioni e dei fallimenti contenente informazioni sullo stato delle varie esecuzioni (le cosiddette informazioni sull’esecuzione). Se terzi (ad es. locatori, società di leasing, datori di lavoro, ecc.) riescono a dimostrare in maniera credibile di avere interesse ad ottenere queste informazioni, essi possono visionare il registro per farsi un’idea della posizione finanziaria di una persona. Questa pratica è ampiamente diffusa in Svizzera.
Cancellazione dell'iscrizione nel registro esecuzioni e fallimenti
Prima della revisione legale della legge sui fallimenti e sulle esecuzioni del 1997, le iscrizioni nel registro esecuzioni e fallimenti non venivano mai cancellate. Ciò significa che anche le esecuzioni pagate o ingiustificate rimanevano nell'estratto del registro. Secondo la nuova legislazione, le iscrizioni nel registro possono essere annullate in casi giustificati. La cancellazione dell’iscrizione deve tuttavia essere richiesta dal creditore oppure dall’ufficio responsabile della riscossione.

